M O V I M E N T O P O P O L A R E P E R
I L D I R I T T O A L L A V O R O
( M. P. D. L. )
Questo Movimento popolare è assolutamente apolitico e apartitico e l’adesione a esso è assolutamente gratuita, libera da qualsiasi vincolo o condizione.
Questo Movimento è rivolto indistintamente a tutti i cittadini e vuole perseguire lo scopo di ricevere, tramite on-line, opinioni, domande, proposte, che siano espresse nei modi e nei termini consentiti dalla legge, riguardanti problemi e situazioni critiche attinenti al mondo del lavoro, sia esso dipendente oppure autonomo, e dare alle domande medesime la necessaria forza ed efficacia attraverso la presente forma e struttura associativa, che ha finalità esclusivamente sociali e non a fini di lucro, con il compito di sollecitare gli Organi Politici e Istituzionali a intervenire fattivamente e tempestivamente per ogni opportuna, positiva risoluzione dei problemi rappresentati, alla luce e nel rispetto delle norme sancite nella Costituzione Italiana.
Sito Blog :wwwmovimentopopolareperildirittoallavoro.blogspot.com
PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA RIGUARDANTI
IL DIRITTO AL LAVORO
ART. 1
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
ART. 3
E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale,
che, limitando, di fatto, la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
ART. 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini, il diritto al lavoro e promuove le
condizioni che rendono effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la
propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o
spirituale della società.
ART. 35
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni.
Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad
affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge
nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero.
ART. 36
Il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità
del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia
un’assistenza libera e dignitosa.
La giornata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali, e non può
rinunziarvi.
ART. 37
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse
retribuzioni che spettano al lavoratore.
Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale
funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata
protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariale.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce a
essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
ART. 38
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha
diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle
loro esigenze di vita in caso d’infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia,
disoccupazione involontaria.
Gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento
professionale.
Ai compiti previsti in quest’articolo, provvedono organi e istituti predisposti o
integrati dallo Stato.
L’assistenza privata è libera.
ART. 46
Ai fini dell’elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le
esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a
collaborare, nel modo e nei limiti stabiliti dalla legge, alla gestione delle
aziende.
giovedì 21 ottobre 2010
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