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giovedì 21 ottobre 2010

MOVIMENTO POPOLARE PER IL DIRITTO AL LAVORO ( .M.P.D.L.)

M O V I M E N T O     P O P O L A R E    P E R

I L       D I R I T T O    A L      L A V O R O
                                                                          ( M. P. D. L. )


Questo Movimento popolare è assolutamente apolitico e apartitico e l’adesione a esso è assolutamente gratuita, libera da qualsiasi vincolo o condizione.
Questo Movimento è rivolto indistintamente a tutti i cittadini e vuole perseguire lo scopo di ricevere, tramite on-line, opinioni, domande, proposte, che siano espresse nei modi e nei termini consentiti dalla legge, riguardanti problemi e situazioni critiche attinenti al mondo del lavoro, sia esso dipendente oppure autonomo, e dare alle domande medesime la necessaria forza ed efficacia attraverso la presente forma e struttura associativa, che ha finalità esclusivamente sociali e non a fini di lucro, con il compito di sollecitare gli Organi Politici e Istituzionali a intervenire fattivamente e tempestivamente per ogni opportuna, positiva risoluzione dei problemi rappresentati, alla luce e nel rispetto delle norme sancite nella Costituzione Italiana.


Sito Blog :wwwmovimentopopolareperildirittoallavoro.blogspot.com




PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA RIGUARDANTI

IL DIRITTO AL LAVORO




ART. 1

L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.


ART. 3

E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale,

che, limitando, di fatto, la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il

pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i

lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.


ART. 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini, il diritto al lavoro e promuove le

condizioni che rendono effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la

propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o

spirituale della società.


ART. 35


La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni.

Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad

affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge

nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero.


ART. 36


Il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità

del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia

un’assistenza libera e dignitosa.

La giornata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali, e non può

rinunziarvi.


ART. 37


La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse

retribuzioni che spettano al lavoratore.

Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale

funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata

protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariale.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce a

essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.


ART. 38

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha

diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle

loro esigenze di vita in caso d’infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia,

disoccupazione involontaria.

Gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento

professionale.

Ai compiti previsti in quest’articolo, provvedono organi e istituti predisposti o

integrati dallo Stato.

L’assistenza privata è libera.



ART. 46


Ai fini dell’elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le

esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a

collaborare, nel modo e nei limiti stabiliti dalla legge, alla gestione delle

aziende.